Infiltrazioni: condominio condannato a risarcire i danni da ridotto godimento dell’immobile
Il Condominio è tenuto a risarcire i danni da mancato o ridotto godimento degli immobili interessati da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni. (Tribunale di Roma, sentenza n. 17154 del 19 settembre 2016).
Questa la decisione del Tribunale di Roma, sentenza n. 17154 del 19 settembre 2016, che ha condannato il condominio al risarcimento dei danni conseguenti al ridotto utilizzo dei locali, calcolati in base ai valori locativi delle unità immobiliari interessate dai fenomeni infiltrativi. Il giudice ha confermato il metodo di quantificazione dei danni utilizzato dal consulente tecnico d’ufficio, basato sui valori locativi degli immobili danneggiati moltiplicati per tutto il periodo in cui il proprietario non ha potuto fruire pienamente degli stessi. Nel caso di specie, in particolare, il proprietario aveva proposto ricorso per danno temuto ottenendo la condanna del condominio ad eliminare la causa delle infiltrazioni, che interessavano l’appartamento e due box di sua proprietà. In base alla CTU espletata durante la fase cautelare, veniva accertato altresì il diritto del condomino di ottenere il risarcimento del danno prodotto agli immobili. Inoltre, si stabiliva l’obbligo del condominio di risarcire anche il danno da mancato o ridotto godimento degli immobili danneggiati, da quantificare in base al valore locativo degli stessi: 186 euro al mese per ciascuno dei due box e 1000 euro al mese per l’appartamento (la cui fruibilità era stata solo parzialmente ridotta). Il tutto moltiplicato a decorrere dal giugno 2013 e fino alla effettiva eliminazione dei danni. Terminata la fase cautelare, il condomino agiva dunque per il risarcimento dei danni sopra indicati. Il condominio, dal canto suo, si opponeva alla richiesta risarcitoria, eccependo tra l’altro che il proprietario aveva sempre continuato a utilizzare gli immobili nel periodo predetto. Dunque, nessun danno da mancato o ridotto godimento dei locali poteva essere contestato. Nelle more del giudizio, poi, il condominio provvedeva a proprie spese ad eseguire le opere di ripristino dei locali interessati dalle infiltrazioni, per cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai risarcimento dei relativi danni. Per il resto, il Tribunale di Roma ha confermato il diritto del condomino al risarcimento del danno da ridotta fruibilità degli immobili, ritenendo corrette le modalità di quantificazione utilizzate dal consulente tecnico. Rileva il giudice romano che, nella relazione del CTU svolta nella fase cautelare, in relazione ai box, il tecnico ha espresso una valutazione di ridotta fruibilità, in considerazione dei fenomeni di esfoliazione del solaio di copertura suscettibile di danneggiare gli oggetti custoditi nei locali, mentre in relazione all’appartamento ha ritenuto non fruibile esclusivamente la zona della terrazza interessata dalle infiltrazioni. Nel caso di specie, peraltro, deve considerarsi che il periodo in relazione al quale va liquidato il danno da mancato godimento va limitato fino alla data in cui il condominio ha effettivamente provveduto ad eliminare la causa delle infiltrazioni. Infatti – sottolinea il Tribunale – il condomino danneggiato ben avrebbe potuto provvedere al ripristino dei locali, salvo il relativo risarcimento dei danni, e conseguentemente avrebbe potuto tornare a godere pienamente degli immobili. Da qui le conclusioni della sentenza. Tenuto conto del valore locativo dei box e dell’appartamento nel suo complesso, della soltanto parziale limitazione del godimento di detti beni, del periodo nel quale si è protratta la situazione di parziale riduzione del godimento (circa due anni), il Tribunale ha ritenuto di liquidare l’importo complessivo da risarcire in euro 4.800,00 (di cui 100 euro mensili in relazione al valore locativo dei box, ed euro 100 mensili in relazione all’appartamento).
da Condominio 24, a cura di Giuseppe Donato Nuzzo